Il Codice della Strada prevede che i veicoli a motore ed i loro rimorchi devono essere tenuti in condizioni di massima efficienza (articolo 79). Proprio per questo devono essere sottoposti a una revisione periodica che accerti il rispetto delle condizioni di sicurezza e il mantenimento del rumore e delle emanazioni inquinanti entro i limiti di legge (articolo 80).
QUANDO FARE LA REVISIONE?
La revisione va effettuata entro 4 anni dalla prima immatricolazione e poi ogni 2 anni per le seguenti tipologie di veicoli:
Autovetture e autocaravan;
Motoveicoli e ciclomotori;
Autoveicoli adibiti al trasporto di cose o ad uso speciale e rimorchi di massa complessiva non superiore a 3,5 tonnellate;
Autoveicoli per trasporto promiscuo.
Mentre la revisione va effettuata ogni anno per:
Veicoli destinati al trasporto di persone con numero di posti superiore a nove compreso quello del conducente;
Taxi e veicoli adibiti a noleggio con conducente;
Autoambulanze;
Autoveicoli destinati al trasporto di cose e rimorchi di massa complessiva superiore a 3,5 tonnellate;
Il termine per la prima revisione è dato dall’anno di prima immatricolazione e dal mese di rilascio della carta di circolazione.
Il termine per le revisioni successive è dato dal mese della precedente revisione.
Esempio.
Una vettura immatricolata in settembre del 2019 farà la prima revisione nel settembre 2023, mentre un’altra vettura già revisionata nel settembre 2019, dovrà essere sottoposta al controllo entro settembre 2021.
COSA VIENE CONTROLLATO?
Lo stato della carrozzeria (compresi paraurti, parabrezza, specchietti retrovisori e cinture di sicurezza);
L’impianto elettrico e il funzionamento del clacson e delle luci (anabbaglianti, abbaglianti, luci di posizione, di direzione, di arresto e della targa);
Il funzionamento dei tergicristalli e lo stato dei lavavetri;
La rumorosità e le emissioni inquinanti;
Il sistema frenante;
Lo stato di sterzo, assi, sospensioni, ruote e pneumatici;
L’identificazione del veicolo attraverso targa e numero di telaio.